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12/12/2008
INAS DECRETO ANTICRISI
CIRCOLARE

AREA POLITICHE SOCIALI E MIGRATORIE Settore Previdenza VPAMC-GM Num. Notiziario: 10 Data Circolare: 10/12/2008 Num. Protocollo: 30/2008 Tipo documento: Circolare Materia: Previdenza Oggetto: Decreto ANTICRISI - Decreto legge n° 185 del 29.11.08 recante “misure urgenti per il sostegno a famiglie, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale” Sintesi E’ stato pubblicato sulla G.U. n° 280 del 29.11.08 S.O n. 263, il decreto legge n. 185, approvato dal Consiglio dei Ministri per fronteggiare la crisi che ha investito le imprese e le famiglie italiane. Il decreto legge (che alleghiamo), per espressa previsione dell’art. 36, è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella G.U., quindi il 28 novembre 2008. Ovviamente, dovrà essere confermato con legge ordinaria entro sessanta giorni. Il decreto anticrisi prevede: - Interventi economici a sostegno di famiglie e pensionati con un basso reddito - Trattamenti di disoccupazione a sostegno di lavoratori dipendenti da aziende attualmente escluse dall’ambito della cig, che attraversano situazioni di crisi e di lavoratori con qualifica di apprendista - Trattamenti simili alla indennità di disoccupazione per co.co.co. e co.co.pro. che svolgono l’attività in zone in stato di crisi o in settori in crisi - Trattamenti di cig o mobilità in deroga alle norme vigenti - Proroghe di mobilità e cig per agenzie di viaggio, commercio e imprese di vigilanza di piccole dimensioni - Proroga dell’iscrizione nelle liste di mobilità di lavoratori licenziati da aziende di piccole dimensioni Procedure Bonus straordinario: - La domanda deve essere presentata entro il 31/1/2009. - per espressa disposizione normativa, il Caf è incaricato di gestire le domande per l’accesso al bonus straordinario. Pertanto, gli interessati dovranno essere indirizzati alle locali strutture Caf che è in grado di assistere il cittadino. - Bonus sociale (energia): dall’inizio del gennaio 2009 ci si può rivolgere al Caf. Per ottenere il beneficio con effetto retroattivo dal 2008, è necessario presentare la domanda entro il 28/2/2009. Aspetti organizzativi E’ opportuno raccordarsi con il Caf per ciò che riguarda gli interventi a favore delle famiglie e dei pensionati con basso reddito e con le categorie sindacali per tutte le
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altre nuove misure previste a sostegno del reddito di lavoratori dipendenti da aziende, finora escluse o dal campo di applicazione della cig o della stessa indennità di disoccupazione. Testo Di seguito, riportiamo una prima sintesi delle principali misure previste dal decreto, che, più direttamente, possono interessare la nostra attività. Si tratta, in sostanza, di: - Interventi economici a sostegno di famiglie e pensionati con un basso reddito - Trattamenti di disoccupazione a sostegno di lavoratori dipendenti da aziende attualmente escluse dall’ambito della cig, che attraversano situazioni di crisi e di lavoratori con qualifica di apprendista - Trattamenti simili alla indennità di disoccupazione per co.co.co. e co.co.pro. che svolgono l’attività in zone in stato di crisi o in settori in crisi - Trattamenti di cig o mobilità in deroga alle norme vigenti - Proroghe di mobilità e cig per agenzie di viaggio, commercio e imprese di vigilanza di piccole dimensioni - Proroga dell’iscrizione nelle liste di mobilità di lavoratori licenziati da aziende di piccole dimensioni 1. INTERVENTI PER FAMIGLIE, PENSIONATI E SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI 1.1 Bonus straordinario (art. 1) Per l’anno 2009, è prevista l’attribuzione di un bonus straordinario in favore di soggetti: - residenti in Italia in attesa di ulteriori precisazioni in merito alla situazione dei cittadini stranieri legalmente residenti in Italia e dei cittadini comunitari, riteniamo che in tale situazione sono ricompresi – oltre ai cittadini comunitari - anche i cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno, lavoratori dipendenti e pensionati, o in possesso di permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno), se iscritti nell’anagrafe della popolazione residente nel comune di appartenenza e se in possesso degli altri requisiti richiesti per usufruire di tale bonus - componenti di un nucleo familiare a basso reddito, formato, nell’anno 2008, dalle seguenti tipologie (così come individuate dal T.U. delle imposte sui redditi - DPR n. 917/86): ? da lavoro dipendente ? da pensione ? assimilati a quelli di lavoro dipendente
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compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca; somme e valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita; remunerazioni dei sacerdoti; assegni periodici corrisposti al coniuge a seguito di provvedimento giudiziario (escluse le quote destinate al mantenimento dei figli; compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative. ? diversi (limitatamente a quelli derivanti da attività commerciale o da lavoro autonomo non esercitate abitualmente, nel caso in cui siano percepiti da soggetti a carico del richiedente, ovvero del coniuge non a carico), ? fondiari (cioè, quelli inerenti ai terreni e ai fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio urbano), esclusivamente cumulati con i redditi già elencati, per un ammontare non superiore a € 2.500,00. In particolare, per il calcolo del reddito complessivo familiare si fa riferimento al reddito complessivo di ciascun componente del nucleo stesso, così come definito dal T.U. delle imposte sui redditi: “il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo…”. Mentre, per quanto riguarda il computo del numero dei componenti del nucleo familiare, si tiene conto del richiedente, del coniuge non legalmente ed effettivamente separato anche se non a carico, dei figli e degli altri familiari a carico. 1.1.1. Importo e natura del bonus Il bonus straordinario viene attribuito ad un solo componente del nucleo familiare, in dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare, di eventuali componenti portatori di handicap e del reddito complessivo familiare, riferiti al periodo di imposta 2007. Gli importi sono così definiti: - 200 euro per soggetti titolari di reddito da pensione ed unici componenti del nucleo familiare, qualora il reddito complessivo non superi i 15.000 euro; - 300 euro per le famiglie con due componenti e reddito non superiore a 17.000 euro; - 450 euro per famiglie con tre componenti e reddito che non superiore a 17.000 euro; - 500 euro per famiglie di quattro componenti e reddito non superiore a 20.000 euro;
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- 600 euro per nuclei di cinque componenti con reddito non superiore a 20.000 euro; - 1.000 euro per famiglie con oltre cinque componenti e reddito non superiore a 22.000 euro. - 1.000 euro per nuclei con componenti portatori di handicap - per i quali siano possibili le detrazioni di cui all’art. 12 comma 1 del T. U. - e reddito non superiore a 35.000 euro. Il bonus non costituisce reddito né ai fini fiscali, né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, inclusa la social card. 1.1.2 Domanda La domanda deve essere presentata entro il 31.1.09 ai sostituti di imposta o agli enti previdenziali – o telematicamente all’Agenzia delle Entrate, qualora non esista un sostituto di imposta - utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Agenzia delle Entrate, allegato alla presente circolare. La domanda può essere presentata anche tramite i Caf, oltreché tramite gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro e gli altri soggetti espressamente autorizzati per l’invio telematico delle dichiarazioni reddituali. Nella stessa, il richiedente provvede ad autocertificare i seguenti dati: - il coniuge non a carico ed il relativo codice fiscale; - i figli e gli altri familiari a carico, i rispettivi codici fiscali nonché la relazione di parentela; - il possesso dei requisiti richiesti dalla legge in relazione al reddito complessivo familiare con il relativo periodo di imposta. 1.1.3 Erogazione Il beneficio è erogato dai sostituti di imposta presso i quali i soggetti prestano la loro attività lavorativa o sono titolari di pensione o di altri trattamenti. Le somme vengono erogate entro i mesi di febbraio e marzo 2009 (non oltre il mese di aprile 2009), direttamente in busta paga o sulla pensione. 1.1.3 Situazioni diverse Il bonus straordinario può essere richiesto, in dipendenza del numero di componenti il nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo di imposta 2008. In questo caso, la richiesta al sostituto di imposta deve essere prodotta entro il 31 marzo 2009, sempre con le stesse modalità. L’erogazione degli importi avverrà, quindi, entro i mesi di aprile e maggio 2009. Qualora il beneficio non venisse erogato dal sostituto di imposta, la richiesta può essere presentata:
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- entro il 30 giugno 2009, da parte di coloro i quali non siano soggetti all’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, telematicamente all’Agenzia delle Entrate; - con la dichiarazione dei redditi per l’anno 2008. 1.1.4 Somme non dovute I soggetti che percepiranno il beneficio non spettante, in tutto o in parte, sono tenuti a restituire le somme non dovute entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successivo all’erogazione. Se esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, devono effettuare la restituzione mediante versamento con modello F24 entro gli stessi termini. 1.2 Mutui prima casa (Art. 2) Per i mutui in corso le rate variabili per il 2009 non possono superare il tasso del 4% e lo Stato si farà carico dell’eventuale eccedenza. 1.3 Elettricità e gas (Art. 3 comma 9) Dal 1° gennaio 2009, le famiglie economicamente svantaggiate, che hanno diritto all’applicazione delle tariffe agevolate per l’energia elettrica, nonché le famiglie con almeno 4 figli con ISEE non superiore a 20.000 euro, avranno diritto ad uno sconto sulla bolletta del gas. La compensazione della spesa è riconosciuta in forma differenziata per zone climatiche e secondo il numero dei componenti del nucleo familiare, fino ad arrivare ad uno sconto indicativamente del 15%. Nei prossimi giorni saranno diramate le informazioni relative a questa agevolazione che sarà gestita dai Caf come il bonus sociale energia. Per ottenere il beneficio, i soggetti interessati devono presentare al Comune di residenza un’apposita istanza secondo le modalità, già previste, per l’applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica. 1.4 Fondo di credito per i nuovi nati (Art. 4 comma 1) Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri viene istituito un apposito Fondo finalizzato al rilascio di garanzie alle banche ed agli intermediari finanziari per favorire l’accesso al credito delle famiglie con un figlio nato o adottato nell’anno di riferimento. Un successivo decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, provvederà a stabilire i criteri e le modalità di funzionamento del Fondo e di rilascio delle garanzie. 1.5 Anticipazione del trattamento di fine rapporto (Art. 4 commi 4 e 5) Viene modificato il comma 3 dell’art. 7 della L. 53/00, in materia di anticipazione del trattamento di fine rapporto per sostenere le spese durante i periodi di fruizione del congedo parentale. In particolare, viene stabilito in 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto in esame, il termine entro il quale deve essere emanato il decreto interministeriale, previsto appunto dalla L. 53, di definizione dei requisiti, dei criteri e delle modalità applicative con le quali anche i dipendenti delle pubbliche amministrazioni potranno ottenere l’anticipazione del TFR durante il congedo.
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2. CONTRIBUZIONE 2.1 Volontari del servizio civile (Art. 4 comma 2) A decorrere dal 1° gennaio 2009, i periodi corrispondenti al servizio civile su base volontaria sono riscattabili, in tutto od in parte, a domanda dell’assicurato, e senza oneri a carico del Fondo Nazionale del Servizio civile, con le modalità di cui all’art. 13 della legge n. 1338/62 e successive modificazioni ed integrazioni e sempreché non siano già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi. Gli oneri per il riscatto possono essere versati alla gestione previdenziale di appartenenza, in un’unica soluzione ovvero in 120 rate mensili senza l’applicazione degli interessi per la rateizzazione. Dal 1° gennaio 2009 cessa, quindi, qualsiasi obbligo contributivo a carico del Fondo Nazionale del Servizio Civile per il periodo di servizio civile prestato dai volontari avviati a partire dalla stessa data. Ricordiamo che, fino al 31.12.08, i volontari del Servizio civile nazionale sono iscritti (cfr. comunicazioni 198/07 e 63/08): a) alla Gestione Separata in relazione ai periodi svolti a decorrere dall’1.1.2006, con versamento della contribuzione a totale carico del Fondo Nazionale del Servizio Civile; b) all’Inps - con accredito, a domanda, di contribuzione figurativa come per il servizio militare obbligatorio di leva – per i periodi prestati dal 15.7.98 (data di istituzione) al 31.12.2005. 3. AMMORTIZZATORI SOCIALI L’art. 19 del decreto anticrisi prevede la destinazione di 289 milioni di euro per l’anno 2009, di 304 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro dall’anno 2012, ad alcuni istituti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro con inclusione del riconoscimento della contribuzione figurativa e degli assegni al nucleo familiare. 3.1 Indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali (Art. 19 comma 1 lett. a) Viene riconosciuta l’indennità ordinaria di disoccupazione ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali e che siano in possesso dei requisiti per il diritto alla prestazione, subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno al 20% a carico degli Enti bilaterali, compresi quelli relativi al lavoro in somministrazione. La durata massima del trattamento non può superare le 90 giornate di indennità nell’anno solare. La prestazione non è prevista per i lavoratori appartenenti a settori già destinatari di trattamenti di cassa integrazione, né nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale.
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L’indennità non spetta, inoltre, nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda ed offerta di lavoro. 3.2 Indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti (Art. 19 comma 1 lett. b) E’ riconosciuta, inoltre, l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti ai dipendenti da imprese del settore artigiano o ai dipendenti di agenzie di somministrazione di lavoro in missione presso le imprese del settore artigiano, in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Anche in questo caso, è necessario l’intervento degli enti bilaterali nella stessa misura e la durata massima del trattamento non può superare le 90 giornate annue di indennità. Tale indennità non si applica ai dipendenti che appartengono ad aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale ed ai soggetti con contratto di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate, né di contratto di lavoro a tempo parziale verticale. L’indennità viene sospesa in caso di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda ed offerta di lavoro. Le nuove norme che riconoscono l’indennità ordinaria di disoccupazione ai lavoratori “sospesi” sostituiscono l’art. 13, commi da 7 a 12, della L. 80/05, ampliando la portata dell’intervento all’epoca previsto, in particolare rispetto all’allungamento della durata del trattamento che passa da 65 a 90 giornate. 3.3 Indennità di disoccupazione per gli apprendisti (Art. 19 comma 1 lett. c) In via sperimentale, per il triennio 2009-2011, un trattamento pari all’indennità ordinaria di disoccupazione spetta ai lavoratori assunti con qualifica di apprendisti alla data di entrata in vigore del decreto legge con almeno tre mesi di servizio presso l’azienda interessata dal trattamento, in caso di crisi aziendale od occupazionale od in caso di licenziamento. La durata massima non può superare le 90 giornate di indennità nell’intero periodo di vigenza del contratto di apprendista. Per quanto riguarda la procedura, il datore di lavoro deve comunicare, a mezzo di una dichiarazione da inviare ai servizi per l’impiego ed all’INPS, la sospensione dal lavoro con le motivazioni, i nominativi dei lavoratori interessati che devono aver reso dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro al centro per l’impiego. Quest’ultimo comunicherà, entro cinque giorni, alle agenzie per il lavoro i nominativi dei lavoratori disponibili al lavoro o ad un percorso formativo finalizzato alla ricollocazione nel mercato del lavoro. 3.4 CIG e mobilità in deroga (Art. 19 comma 1 lett. c – comma 9) La possibilità nell’anno 2009 di utilizzare i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria o di mobilità in deroga alla normativa vigente per i soggetti di cui al punto 2 e 3, è subordinata all’esaurimento dei periodi indennizzati con i suddetti trattamenti speciali. Può essere prorogata, tramite apposito decreto interministeriale, inoltre, in deroga alla vigente normativa ed anche senza soluzione di continuità, l’erogazione di trattamenti di cigs, mobilità e disoccupazione speciale, in favore di determinati settori produttivi ed aree
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regionali, qualora i piani di gestione delle eccedenze abbiano comportato una riduzione almeno del 10% del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2008. La misura dei trattamenti è ridotta del 10% nel caso di prima proroga, del 30% nel caso di seconda proroga e del 40% nel caso di proroghe successive. L’erogazione di tali trattamenti, sia nel caso di prima concessione che nel caso di successive proroghe, è subordinata alla sottoscrizione, da parte dei lavoratori, di un apposito patto di servizio (regolamentato da un decreto interministeriale) presso i centri per l’impiego. In caso di rifiuto della sottoscrizione, il lavoratore perde il diritto all’erogazione di qualsiasi somma di natura retributiva o previdenziale a carico del lavoratore, fatti salvi i diritti già maturati. 3.5 Trattamenti di disoccupazione per i co.co.co (Art. 19 comma 2, 3, 4) Sempre in via sperimentale per il triennio 2009-2011, è riconosciuta una somma liquidata in un’unica soluzione pari al 10% del reddito percepito l’anno precedente ai collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata presso l’INPS, i quali: - operano in regime di monocommittenza; - hanno conseguito durante l’anno precedente un reddito compreso tra € 5.000 ed il minimale di reddito per i commercianti (€ 13.819 per l’anno 2008) e possono far valere, nello stesso anno, un accredito contributivo presso la Gestione Separata di almeno tre mensilità; - possono far valere, per l’anno di riferimento, un accredito contributivo presso la Gestione Separata di almeno 3 mensilità; - svolgono, nell’anno di riferimento, l’attività in zone in stato di crisi o in settori in crisi. Il sistema degli enti bilaterali erogherà la quota integrativa del 20% fino alla concorrenza con le risorse disponibili. Con apposito decreto interministeriale, predisposto entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, saranno definite le modalità di applicazione della norma, nonché le procedure di comunicazione all’Inps. 3.6 Ammortizzatori sociali per aziende di piccole dimensioni (Art. 19 comma 11) Entro il 31.12.09, possono essere concessi trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti di: - agenzie di viaggi e turismo, compresi gli operatori turistici con più di 50 dipendenti; - imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti; - imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti. 3.7 Lavoratori portuali (Art. 19 comma 12)
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E’ prevista un’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria nonché alla relativa contribuzione figurativa ed agli assegni per il nucleo familiare, per i lavoratori portuali che prestano lavoro temporaneo nei porti. 3.8 Iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo da aziende con meno di 15 dipendenti (Art. 19 comma 13) E’ prevista la proroga fino al 31 dicembre 2009 dell’iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo da aziende con meno di 15 dipendenti. 4. ALTRE MISURE 4.1 Detassazione dei premi di produttività (Art. 5) E’ prorogata la detassazione dei premi di produttività introdotta dalla L. 126/08 per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2009. La tassazione agevolata sarà applicata ai lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di un reddito da lavoro dipendente non superiore, nell’anno 2008, a 35.000 euro (non più fino a 30.000, come previsto nel 2008), al lordo delle somme già assoggettate nel 2008 all’imposta sostitutiva di cui alla citata legge. Aumenta anche il monte premi cui sarà applicata la detassazione: si passa da 3.000 a 6.000 euro. Al contrario, la detassazione degli straordinari, al momento, non trova ancora applicazione. Se il sostituto d’imposta tenuto ad applicare l’imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato il Cud per il 2008, il lavoratore attesta per iscritto l’importo del reddito da lavoro dipendente conseguito nel 2008. 4.2 Detassazione dei premi di produttività per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico (Art. 4 comma 3) La tassazione agevolata del salario di produttività viene estesa anche ad alcune categorie del settore pubblico: personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico. A tali lavoratori, titolari di un reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore nell’anno 2008 ad € 35.000, è, infatti, riconosciuta, in via sperimentale, sul trattamento economico accessorio dei fondi della produttività, una riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali. La misura della riduzione e le modalità applicative saranno individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con alcuni Ministeri. 4.3 Indennità per vacanza contrattuale (Art. 33) Con lo stipendio del mese di dicembre, il personale delle Amministrazioni dello Stato, riceverà - ove non corrisposta durante l’anno 2008 - l’indennità di vacanza contrattuale riferita al primo anno del biennio economico 2008/2009. Tali somme rappresentano un’anticipazione dei benefici complessivi del biennio 2008/2009 da definire contrattualmente dopo l’approvazione della legge finanziaria per l’anno 2009. Anche le Amministrazioni pubbliche non statali possono erogare al proprio personale tale indennità, ma con oneri a carico dei propri bilanci. Resta escluso il personale in regime di diritto pubblico, il cui trattamento economico è disciplinato da specifiche norme (magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e
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procuratori dello Stato, personale militare e delle Forze di polizia di Stato ad ordinamento civile e militare, personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, professori e ricercatori universitari). 4.4 Ex L.S.U. scuola (Art. 34) Vengono rifinanziati, per l’anno 2009, i contratti di appalto per le pulizie ed i contratti di collaborazione nelle scuole, che impegnano 1500 ex lavoratori socialmente utili.
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