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29/05/2008
Informativa n.6 Confartigianato Chieti
Esenzione ICI e ridotta tassazione straordinari




Decreto legge 27 maggio 2008, n. 93

Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie


Art. 1

Esenzione ICI prima casa

1. A decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
2. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal Comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.
3. L’esenzione si applica altresì nei casi previsti dall’articolo 6, comma 3-bis, e dall’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell’articolo 6, ed i commi 2-bis e 2-ter dell’articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992.
4. La minore imposta che deriva dall’applicazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 1.700 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008, è rimborsato ai singoli comuni, in aggiunta a quella prevista dal comma 2-bis dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall’articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell’interno l’apposito fondo è integrato di un importo pari a quanto sopra stabilito a decorrere dall’anno 2008. In sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, criteri e modalità per la erogazione del rimborso ai comuni che il Ministro dell’interno provvede ad attuare con proprio decreto. Relativamente alle regioni a statuto speciale, ad eccezione delle regioni Sardegna e Sicilia, ed alle province autonome di Trento e Bolzano i rimborsi sono in ogni caso disposti a favore dei citati enti, che provvedono all’attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro territori nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
5. Al fine di garantire il contributo di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2006, come determinato dall’articolo 1, comma 251, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il Ministero dell’interno eroga al soggetto di cui al medesimo decreto ministeriale 22 novembre 2005, per le medesime finalità, lo 0,8 per mille dei rimborsi di cui al comma 4.
6. I commi 7, 8 e 287 dell’articolo 1 della legge n. 244 del 2007 sono abrogati.
7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all’articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché, per gli enti locali, gli aumenti e le maggiorazioni già previsti dallo schema di bilancio di previsione presentato dall’organo esecutivo all’organo consiliare per l’approvazione nei termini fissati ai sensi dell’articolo 174 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 2
Misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro

1. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, nel periodo dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, le somme erogate a livello aziendale:
a) per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel periodo suddetto;
b) per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche effettuate nel periodo suddetto e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento;
c) in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa, e altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa.
2. I redditi di cui al comma 1 non concorrono ai fini fiscali e della determinazione della situazione economica equivalente alla formazione del reddito complessivo del percipiente o del suo nucleo familiare entro il limite massimo di 3.000 euro. Resta fermo il computo dei predetti redditi ai fini dell’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali, salve restando le prestazione in godimento sulla base del reddito di cui al comma 5.
3. L’imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d’imposta. Se quest’ultimo non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per il 2007, il beneficiario attesta per iscritto l’importo del reddito da lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno 2007.
4. Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 hanno natura sperimentale e trovano applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell’anno 2007, a 30.000 euro. Trenta giorni prima del termine della sperimentazione, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali procede, con le organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a una verifica degli effetti delle disposizioni in esso contenute. Alla verifica partecipa anche il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, al fine di valutare l’eventuale estensione del provvedimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
6. Nell’articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera b), è soppressa.

Art. 6
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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INFORMATIVA N. 6



DECRETO LEGGE 27 MAGGIO 2008 n. 93
su G.U. n. 124 del 28 maggio 2008
Esenzione ICI per l’abitazione principale e tassazione ridotta per gli straordinari


Nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008 è pubblicato il decreto legge 27 maggio 2008, n. 93 recante importanti novità, tra l’altro, in materia di ICI e di imposte dirette.

1. ESENZIONE ICI PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE
Già dalla prossima scadenza del 16 giugno non è più dovuto il versamento dell’ICI relativo all’abitazione principale: questo, in sintesi il contenuto dell’articolo 1 del citato decreto legge.

1.1 Definizione di abitazione principale
Il decreto sancisce l’esclusione dall’ICI, a decorrere dal periodo d’imposta 2008, dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, precisando che per quest’ultima si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Vale la pena ricordare che la legge finanziaria per l’anno 2007 (comma 173, art. 1, della legge n. 296 del 2006) ha introdotto nel primo periodo del comma 2 dell’art. 8 del D. Lgs. n. 504/1992, una presunzione semplice, per effetto della quale è considerata abitazione principale, salvo prova contraria, quella in cui il soggetto passivo ha la residenza anagrafica. Al fine di individuare l’immobile a cui concedere il beneficio in questione, si dovrà necessariamente far riferimento a tale concetto, a meno che non sia possibile dimostrare che l’unità in cui il contribuente e i suoi familiari dimorano abitualmente è diversa (come previsto dall’articolo 8, comma 2, ultimo periodo, D.Lgs. n. 504/1992).

1.2 Abitazioni escluse dall’esenzione
Per espressa previsione normativa, non possono beneficiare dell’esenzione gli immobili di categoria catastale A1 (Abitazione signorile), A8 (Abitazioni in ville) e A9 (Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici). Alle citate abitazioni continuerà ad applicarsi la detrazione prevista dall’art. 8, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 504 del 1992 ( ).


1.3 Applicazione dell’esenzione alle eventuali pertinenze
L’esenzione in esame va riconosciuta anche alle eventuali pertinenze: tale precisazione, non contenuta nella norma, discende, come anche precisato nella Risoluzione n. 1/2008 del Dipartimento delle finanze, dall’articolo 817 del Codice civile in cui è previsto che le pertinenze sono assoggettate allo stesso trattamento dell’abitazione principale. La stessa Risoluzione precisa che “le pertinenze da tenere in considerazione sono quelle che il regolamento comunale considera come tali ai fini ICI, poiché come anche affermato dal Consiglio di Stato, nel parere n. 1279/98 del 24 novembre 1998, la possibilità per i comuni di introdurre norme integrative o anche eventualmente derogatorie rispetto alle disposizioni generali del Codice Civile non si pone affatto in contraddizione con le stesse. Occorre, difatti, rilevare che l’art. 818 del Codice Civile nello stabilire che <<gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non è diversamente disposto>>, lascia spazio ad una specifica deroga al criterio generale fissato dal precedente articolo 817 ad opera di una norma positiva.”.
Si ritiene, pertanto, che in prima analisi tutte le pertinenze, come definite dal codice civile ( ), possano godere dell’esenzione in parola qualora il regolamento comunale non abbia previsto deroghe specifiche. Di conseguenza, nelle ipotesi in cui il comune abbia disciplinato la fattispecie delle pertinenze (ad esempio, limitandole ad un numero massimo, o a determinate categorie catastali, o stabilendo le distanze massime dall’abitazione principale), l’esclusione dall’ICI riguarderà esclusivamente le pertinenze dell’abitazione principale considerate tali dai singoli regolamenti comunali.

1.4 Estensione dell’esenzione ad altre fattispecie
Come previsto dall’articolo 1, comma 3, del decreto in oggetto, l’esenzione è riconosciuta altresì:
• alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 616 del 1977 (di cui all’articolo 8, comma 4, D.Lgs. 504/1992);
• alla casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non ne risulta assegnatario, a condizione che questi non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione principale situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale (di cui all’articolo 6, comma 3-bis, D.Lgs. 504/92).

1.5 Estensione dell’esenzione alle unità assimilate alle abitazioni principali
L’articolo 1, comma 2, estende l’esenzione dall’ICI alle unità che il regolamento comunale vigente alla data del 29 maggio 2008 (data di entrata in vigore del decreto legge) assimila alle abitazioni principali. Si tratta delle unità relativamente alle quali i comuni deliberano in virtù delle seguenti disposizioni:
• articolo 3, comma 56, della legge n. 662, del 1996, che permette di assimilare all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
• articolo 59, comma 1, lettera e), del decreto legislativo. n. 446 del 1997, che attribuisce agli enti locali la possibilità di assimilare all’abitazione principale dell’im¬mobile quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o colla¬terale, stabilendo il grado di parentela.

L’esclusione dall’ICI è riconosciuta soltanto se l’assimilazione è prevista dal regolamento comunale vigente alla data di entrata in vigore del decreto in esame. Si ritiene, pertanto, che se il comune dovesse decidere di effettuare detta assimilazione per gli anni successivi alla data di entrata in vigore del decreto legge, le unità immobiliari in questione non potranno godere dell’esenzione, ma solo dell’aliquota agevolata eventualmente deliberata e della detrazione di base che il comune potrebbe anche elevare fino a concorrenza dell’imposta dovuta ( ).

1.6 Abrogazione di norme
I commi 3 e 6 della norma in esame dispongono, inoltre, l’abrogazione delle disposizioni incompatibili con la nuova disciplina esonerativa delle abitazioni principali.
In particolare sono abrogati:
• comma 4 dell’art 6 del D.Lgs. n. 504 del 1992 che, attraverso un rinvio ad altre disposizioni, permetteva al comune di deliberare un’aliquota ridotta per l‘abitazione principale. L’abrogazione di tale norma non preclude, comunque, all’ente locale di esercitare detto potere per le ipotesi residuali innanzi illustrate in quanto tale facoltà rientra, in ogni caso, tra quelle riconosciute dall’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997.
• commi 2-bis e 2-ter dell’art. 8 del D.Lgs. n. 504 del 1992: erano i commi aggiunti con la Finanziaria del 2008 che avevano introdotto l’ulteriore detrazione dell’1,33 per mille sino ad un massimo di 200 euro sull’abitazione principale;
• commi 7, 8 e 287 dell’art. 1 della legge n. 244 del 2007, norme che disciplinavano il rimborso ai comuni del minor gettito ICI derivante dall’ulteriore detrazione di cui sopra.
1.7 Finanziamento degli enti locali
La minore imposta che deriva dall’applicazione delle nuove disposizioni, pari a 1.700 milioni di euro a decorrere dal 2008, è rimborsata ai singoli comuni.

2. LE MISURE SPERIMENTALI PER L’INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO

2.1 Premessa
Come annunciato, con le previsioni contenute nell’articolo 2 del decreto, l’esecutivo introduce la misura volta all’incremento di produttività nelle aziende, mediante una generale detassazione degli straordinari e dei premi di produttività. Peraltro, alla luce del primo comma della disposizione in esame pare opportuno evidenziare che trattasi di un provvedimento di carattere sperimentale e di durata temporale limitata.
Sotto il primo profilo, si è valutato di consentire l’applicazione del beneficio al solo settore privato per poi verificarne gli effetti con le organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro, al fine di provvedere all’eventuale estensione del beneficio anche ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
Circa gli effetti temporali, potranno beneficiare della detassazione esclusivamente le somme corrisposte dal datore di lavoro nel semestre di prima applicazione della norma, ossia il periodo intercorrente tra il 1° luglio 2008 ed il 31 dicembre 2008. Per quanto concerne le prestazione di lavoro straordinario, la norma prevede espressamente che le suddette prestazioni devono essere effettuate nel periodo 1° luglio - 31 dicembre 2008.

2.2 Redditi beneficiati dalla disposizione, misura del prelievo e possibile rinuncia del dipendente
Derogando alle abituali disposizioni del TUIR che assoggettano a tassazione ordinaria IRPEF (mediante ritenute alla fonte operata dal sostituto d’imposta con scaglioni ed aliquote progressive) tutte le somme e valori che il lavoratore dipendente riceve dal datore di lavoro, viene introdotta la possibilità di una tassazione sostitutiva su ben determinate componenti del salario “accessorio”.
Attualmente senza alcuna modifica al TUIR, in quanto trattasi di misura sperimentale, è consentita l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, pari al 10% e fino ad un importo complessivo di euro 3.000,00 sulle seguenti somme del salario “accessorio”:
a) prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel periodo suddetto;
b) prestazioni di lavoro supplementare ovvero prestazioni rese in funzione di clausole elastiche effettuate nel periodo suddetto e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima della entrata in vigore del presente provvedimento;
c) incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa, e altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa.
I redditi di cui sopra, per il semestre in questione, non concorrono ai fini fiscali alla base imponibile dei redditi di lavoro dipendente ed alla determinazione della situazione economica equivalente. Ciò fino al limite di euro 3.000,00 in quanto per l’eccedenza restano in vigore le attuali regole generali. In sostanza trattasi di una franchigia alla quale, peraltro, il lavoratore può liberamente rinunciare, laddove sia maggiormente favorevole l’applicazione della tassazione ordinaria. Si pensi ai casi di lavoratori con un reddito inferiore alla soglia di legge (attualmente euro 8.000,00) i quali, con l’attribuzione delle detrazioni ex art. 13 TUIR e sempre che esse competano per l’intero periodo, sono esenti da tassazione. Resta fermo il computo dei sopra elencati redditi ai fini dell’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.

2.3 Altre condizioni ed adempimenti dei datori di lavoro
Il legislatore (comma 3) prevede che l’imposta sostitutiva in esame, laddove il lavoratore non abbia esercitato la rinuncia, è applicata dal sostituto d’imposta. Forzatamente, quindi la certificazione - CUD/09 - di prossima approvazione, dovrà contenere un apposito campo nel quale il datore di lavoro sarà tenuto ad indicare le somme del salario “accessorio” che sono state assoggettate ad imposta sostitutiva, poiché esse non dovranno essere riportate in dichiarazione (resta da chiarire se la possibile rinuncia, da parte del lavoratore, potrà comunque, essere esercitata nel mod. UNICO PF o nel Mod. 730/08).
Ai fini dell’applicazione, tuttavia, il sostituto d’imposta deve conoscere il reddito del lavoratore prodotto nel corso del 2007. Il tetto reddituale, previsto dal legislatore per accordare il beneficio, infatti, è riferito al periodo di imposta precedente. Testualmente si parla di “titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell’anno 2007, ad euro 30.000,00”.
Rilevano, quindi i soli redditi della categoria interessata dal beneficio tributario e non il reddito complessivo, eventualmente indicato nella dichiarazione presentata nel corso del 2008. In sostanza trattasi dell’importo che il datore di lavoro ha certificato al punto 1 del CUD/08, che rappresenta il reddito imponibile ai fini IRPEF, per tale anno. Considerato che il riferimento è ai redditi di lavoro dipendente, non citando la norma i redditi assimilati occorre fare riferimento ai redditi di cui all’art. 49, comma 1 del TUIR, il quale considera quelli derivanti da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri.
Nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta che provveda alla detassazione nel periodo considerato, non sia il medesimo che abbia rilasciato la certificazione unica dei redditi per il 2007, il legislatore prevede (comma 3) l’obbligo da parte del beneficiario di attestare per iscritto l’importo del reddito da lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno 2007. In assenza di tale attestazione il datore di lavoro non potrà applicare l’imposta sostituiva in questione.


2.4 Abrogazione della disposizione di cui all’art. 51, comma 2, lett. b) TUIR
Il comma 6 del decreto modifica l’articolo 51 del TUIR, concernente le regole per la determinazione della base imponibile dei redditi di lavoro dipendente, sopprimendo nel comma 2 del medesimo articolo la lett. b). In particolare, il citato comma 2 dell’art. 51 del TUIR elenca tassativamente le somme e i valori che, ancorché percepiti in relazione al rapporto di lavoro, non concorrono alla formazione del reddito medesimo. In sostanza rappresentano eccezioni alla regola dell’onnicomprensività dei redditi di lavoro dipendente. Con l’abrogazione della disposizione in questione, quindi, si provvede ad un’estensione della base imponibile che, come previsto dalla relazione tecnica, in piccola parte compensa la perdita di gettito derivante dalla detassazione degli straordinari.
Per effetto della suddetta soppressione concorreranno alla formazione del reddito di lavoro dipendente:
• le erogazioni liberali non superiori nel periodo d'imposta a 258,23 euro concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti;
• i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente;
• i sussidi corrisposti a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172.
In mancanza di una diversa decorrenza, la disposizione in commento si applica alle somme e ai valori erogati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Pertanto nel corso del periodo di imposta 2008, il datore di lavoro, in relazione ad esempio ad erogazioni liberali effettuate in periodi diversi, sarà tenuto ad applicare due opposti regimi fiscali.

Cordiali saluti.




Chieti, 29 maggio 2008
IL DIRETTORE Dott. Daniele Giangiulli

 


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